Diritto e Letteratura, due saperi apparentemente lontani. Intervista a Felice Casucci

Diritto e Letteratura, due saperi apparentemente lontani. Intervista a Felice Casucci

Intervista di Gioconda Fappiano, Benevento, 19 settembre 2019

Si chiama “Diritto e Letteratura” ed è un percorso didattico attivato per la prima volta in Italia presso l’Università degli Studi del Sannio, con lo scopo di approfondire le possibili intersezioni tra saperi apparentemente distanti. Pioniere di questo dialogo tra studi giuridici ed umanistici il professore Felice Casucci, docente ordinario di Diritto Privato Comparato nell’Ateneo di Benevento. È lui il titolare di questo insegnamento, nato nel mondo universitario anglosassone a partire dalla “rivolta contro il formalismo” nei primi decenni del Novecento. Furono, dapprima, studiosi del calibro di John Wigmore e Benjamin Cardozo (quest’ultimo con il suo saggio Law and Literature del 1925), successivamente, Richard Posner e James Boyd White, a dare slancio a temi quali: law in action, diritto nella letteratura e diritto come letteratura.

Professore Casucci, è ormai frequente negli Atenei italiani che vengano svolti cicli di seminari e percorsi didattici dedicati al Diritto e alla Letteratura, ma lei è stato il primo a promuovere nell’Anno Accademico 2007-2008 l’istituzione presso l’Università del Sannio di un insegnamento ad hoc avente ad oggetto questa disciplina, in un momento storico in cui la cultura umanistica era già in forte declino. Perché secondo lei la letteratura è un “sapere” indispensabile per chi si occupa di diritto?

A mio avviso, il confronto tra cultura umanistica e cultura scientifica conserva una propria ragion d’essere. Il dibattito, infatti, sia pure molto risalente, non sembra essersi affievolito, almeno ad un livello culturale medio-alto. La cultura scientifica, nelle sue espressioni apicali, vive da sempre in stretto rapporto con la cultura umanistica. Galileo Galilei, finissimo letterato, all’inizio del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo Tolemaico e Copernicano, fa dire a Salviati che “conoscere matematicamente è conoscere divinamente”, arricchendo tale affermazione con una serrata argomentazione sulla giurisprudenza allineata ai “paradigmi della geometria razionale”, in una stagione in cui la scientia iuris europea primeggiava tra le scienze umane. Afferma giustamente il comparatista Antonio Gambaro in un testo da me curato che “quel primato si è smarrito”. Restano, pur tuttavia, le ragioni di fondo del confronto.

I nostri studi giusletterari cercano di porsi nuovamente alla ricerca di un sistema scientifico di conoscenza morale indipendente dagli schematismi logici e culturali. La letteratura, non solo come passione personale ma anche e soprattutto come ben temprata analisi critica posta al servizio di una realtà indagata senza pregiudizi corporativi, ci appare indispensabile per chi vive il diritto solo come “prassi” e non come (risalente) “cultura giuridica”, ossia per chi fa un uso del diritto dettato dall’abitudine ai suoi innumerevoli stilemi.

Agli studenti proviamo a offrire altro, calando il metodo filosofico (es., Cartesio) e argomentativo (a partire dalla filosofia greca) in una dimensione etica del diritto, oltre lo stretto rigore del positivismo giuridico, che non si respinge in quanto tale ma per l’uso scolastico, mnemonico e impersonale diffusosi. Il taglio del giurista dovrebbe essere responsabilmente umanistico. Le tecniche espressive della letteratura – dalla scrittura narrativa all’eloquenza retorica – sono elementi comuni al diritto. In definitiva, il diritto è esso stesso letteratura e con i suoi congegni, le sue dispute, le sue “gherminelle” (Schopenhauer) non può non misurarsi. Provare a farlo significa spogliare il giurista della veste ambigua del potere con cui trasfigura i propri commerci e costruisce le proprie fortune, ammantate di verità ontologiche che tali non sono mai. 


Chi “produce” il diritto si assume una grande responsabilità sociale. Questo è vero soprattutto per chi è chiamato a giudicare, cioè a “dire il giusto”, capacità questa divina più che umana. Quanto di umano bisogna che conservi chi, per il compito che svolge, dovrebbe prendere le distanze dall’uomo? E che ruolo può giocare il dubbio?

Il tema della responsabilità dei giuristi, sia pratici sia teorici, poco considerato, perennemente “aggirato”, è un tema centrale, insostituibile per la democrazia politica di un Paese. Penso alla responsabilità civile dai magistrati. La legge Vassalli, che porta il nome di un grande giurista, nel 1988, “aggirò” l’esito del referendum che un anno prima, sulla scia del caso Tortora, aveva dato un responso popolare netto e di segno contrario. Un concetto di responsabilità sociale a largo spettro non ammette che l’esercizio della pratica giuridica conviva con soggetti corporativi impegnati nella esclusiva §+salvaguardia di se stessi, piuttosto che nel perseguimento di quel fine ultimo che chiamiamo (spesso impropriamente) “giustizia”. Quest’ultimo fine appartiene a tutti, appartiene al “popolo”, nel nome del quale il diritto si pronuncia. La nostra Costituzione, attraverso una sapiente tessitura di pesi e contrappesi, aveva sotto gli occhi un mondo che non esiste più e pensava di fornire riposte cariche di senso dopo una tragedia che le aveva tutte allarmate da un punto di vista etico. Si era al tempo del gigantismo dell’immaginazione e si era convinti di modellare la realtà sulle sembianze degli spettri che ancora aleggiavano in essa. La fine della Prima Repubblica e quel che è accaduto dopo dimostrano che il disegno costituzionale o possiede uomini all’altezza dei propri ideali o non è in grado di interpretare quegli ideali, se non per mimesi, a volte caricaturale. Il nobile verbo “giudicare”, utilizzato nella domanda, sfida il “giusto”, più che accostarvisi. Esso indica, in una prima approssimazione, la necessità di applicare la legge al caso concreto. L’edificio del “giudicare”, però, è pieno di molte altre cose. Alcune non sono commendevoli, come ci si sforza di far credere. La “giustizia” attiene più alla metafisica che ai fatti da cui si originano le vicende del diritto, come ci insegna Ugo Foscolo con il suo saggio Sull’origine e i limiti della giustizia (1809). La “giustizia” vola, il diritto cammina. Scriveva Jacques Derrida: “il diritto non è la giustizia. Il diritto è l’elemento del calcolo, ed è giusto che vi sia nel diritto, ma la giustizia è incalcolabile”. Luigi Settembrini avrebbe criticato aspramente un diritto ridotto all’uso del pallottoliere, avrebbe cercato di guardare in alto, non avrebbe scorto protezione alcuna alla propria attesa.

L’umano, così diseguale, inclassificabile, fecondo di revisioni e ripensamenti, si sottrae al diritto che volge il capo alla brutale “certezza” e ha confidenza con insanguinati strumenti di tortura (sui delitti e sulle pene ha detto Dostoevskij, meglio di quel Beccaria che la mirabile prosa manzoniana ha saputo davvero comprendere e appieno esaltare). Ciò che è umano non può rapportarsi solo con ciò che è fondato sulla prevedibilità e sulla misurabilità.

La storia dell’umano, nella sua essenza, anche “umanistica”, respinge il livello pianificato di un diritto al servizio del suo precedente, come se la concatenazione di eventi avesse una consecuzione preordinata al fine della “giustizia”. La letteratura, che è storicamente alla base del sapere giuridico, ci porta proprio a “toccare”, alla Derrida che parla di Nancy, l’umano, mettendo la mano nel suo costato. Per questo, insegnare “Diritto e Letteratura” è sperimentare, fare opera non di persuasione ma di introspezione dolorosa sul proprio dilemma nel mondo, che ogni statuto professionale tende a tacitare, utilizzando tecniche di performance per esercizi sul rigore individuale, capaci di cogliere l’altro, accoglierlo nell’universo delle eccezioni (umane), avverso regole (disumane). Per quanto riguarda il ruolo del “dubbio”, presente ancora nella domanda, Gustavo Zagrebelsky, nel volume La virtù del dubbio, afferma che questa ricchezza va disseppellita dalla fredda terra del diritto, per asservirla al procedimento interpretativo della norma giuridica che vive nel diritto. 

Ancora oggi assistiamo ad un confronto serrato tra le ragioni del diritto naturale rispetto al diritto positivo, quello delle leggi. Ultimamente, non a caso, Carola Rackete, capitana della Sea Watch , che ha violato il divieto di sbarco impostole dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, forzando il blocco della Guardia di Finanza davanti al porto di Lampedusa durante un’operazione umanitaria di salvataggio, è stata definita l’Antigone dei nostri giorni. Secondo lei, i principi giuridici della codificazione rivoluzionaria seguita all’Umanesimo meridionale e all’Illuminismo, riguardanti i diritti fondamentali della persona, quanto sono stati recepiti nell’attuale legislazione italiana?

Io mi sento un neo-giusnaturalista, eppure so bene quanto sia equivoca un’affermazione di questo tipo. Non a caso, nella domanda si definisce il diritto positivo, non quello naturale. Il rapporto, poi, tra diritto naturale e diritto positivo rischia oggi d’essere così complesso d’apparire incomprensibile oppure arbitrario. Lo dimostra benissimo il prof. Fabio Ciaramelli in un suo saggio recente sull’Antigone. La vera forza del diritto consiste, come abbiamo detto, nel suo legame con la veridicità umana, quando si allontana da essa emerge dai fatti della vita quotidiana una sorta di reazione malata.

D’altro canto, il grande Ugo Foscolo ci avverte: attenti a invocare i grandi principi per fare le piccole cose del diritto. Il pericolo sta nel mettere l’eloquenza al servizio di frasi che perdono di vista la “realtà”. Da una parte ci sono gli enunciati, dall’altra la vigilanza linguistico-letteraria, che mette in guardia contro il ritorno a nuove tirannie, anche culturali. Lo stesso potere giudiziario, in una non equilibrata divisione dei poteri, può essere avvertito come tirannico. 

Sia nel diritto che nella letteratura si fa largo ricorso alla narrazione. In che cosa sono simili e in che cosa differiscono la narrazione giuridica e quella letteraria?

Non differiscono affatto, come si è tentato di dimostrare. Il loro contesto è molto differente. Si può dire che la narrazione giuridica regola il conflitto sociale e la impone lo Stato o chi ne fa le veci negli spazi lasciati liberi dal monopolista giuridico; quella letteraria si acquista in libreria e ciascuno se ne può fare un’idea, senza che nessuno la imponga. In ogni caso, il prezzo della narrazione letteraria è decisamente più basso.

La globalizzazione giuridica costringe al confronto tra differenti “linguaggi” epistemologici. Oltre alla filosofia e alla letteratura codificata nei generi letterari canonici - romanzo, poesia, dramma -  pensa si possa estendere lo studio comparato del diritto ad altre forme espressive, meno canoniche, della parola letteraria?

Secondo me la globalizzazione giuridica non esiste. Ho scritto un saggio contro la “giustizia globale”. Se esiste una “giustizia” – come ho detto provo grande disagio a parlarne –, essa occupa spazi ristretti, ambiti claustrofobici. Costituisce una risposta umana al pari di una preghiera. Solo il “dolore” individuale prefigura le domande sul giusto che occorre ripetersi. Non esiste una “anima universale” del diritto. Questa fa parte di quelle illusioni che trasfigurano la “realtà”, come “bene”, secondo la lezione dantesca, fatta propria da Filippo La Porta in un suo recente scritto. Alle forme espressive letterarie tradizionali, quali la narrativa, l’epica, la poesia e il teatro, si possono aggiungere, a mio avviso, anche tutte le altre forme espressive della parola verbale o tacita ovunque essa s’annidi (il cinema, la musica d’autore, le arti figurative, per esempio), a patto che tutti questi linguaggi vengano comparati nel crogiolo d’una sensibilità di stampo umanistico. 

Oggi le sentenze emesse in tribunale “in nome del popolo italiano” spesso non incontrano il favore della gente, che incapace di un comune sentire politico e spesso disinformata, nei “non-luoghi” dei social e delle piattaforme mediatiche si fa un’idea di ciò che è giusto e sbagliato, condanna e assolve. Secondo lei, come si potrebbe ricorrere ai ripari?

Il tema del “reale” è un tema decisivo ma perdente. Oggi assistiamo alla perdita degli strumenti culturali della conoscenza del fatto, la cui narrazione diventa sempre più sfocata, post-reale. Dice Filippo La Porta che “il bene è ciò che riconosce il reale”. Bisognerebbe tornare al metodo empirico, che ha fatto lungamente parte dell’argomentazione giuridica, ragionando sui fatti ed attenendoci ad essi per una loro corretta interpretazione. Il discorso sul metodo di Cartesio costituisce un’opera indispensabile per la formazione universitaria dei giuristi. Le sentenze del tribunale dovrebbero essere emesse nel “nome del sapere e del pensare”, come sostiene acutamente Paolo De Angelis nel bellissimo saggio Catarsi e giudizio di qualche anno fa, derivare cioè da un elevato grado di consapevolezza di sé e degli altri. Farlo “in nome del popolo italiano”, richiede conoscenza di impulsi socio-culturali divenuti esangui. Si può farlo, ma bisogna allungare il passo, andare avanti sulla strada in salita della dimensione etica del diritto.

Il poeta Franco Buffoni, nel saggio Diritto e Poesia (2013), affronta il problema della linguistica come scienza empirica e relativistica applicata al diritto, con particolare attenzione ai significati: per alcuni coincidono con le intenzioni degli autori dei testi; per altri con i significati letterari, stabiliti cioè da una pratica interpretativa. Nello scontro tra teoria intenzionalistica e letteralistica dell’interpretazione, rispetto ad esempio di un articolo della Costituzione o di una legge, come se ne esce?

Franco Buffoni, mi sembra nel suo saggio intercetti soprattutto i temi della disuguaglianza. Sia la teoria intenzionalistica che quella letteralistica sono perdenti. Per una corretta interpretazione bisogna avvalersi delle tecniche sistematiche e teleologiche. Il mio maestro Pietro Perlingieri ha vergato pagine indimenticabili.


Lei, professore, gestisce la Fondazione Gerardino Romano, con l’intento di agevolare il dialogo tra le istituzioni pubbliche e private anche e soprattutto attraverso incontri di ampio respiro culturale. Inoltre è un frequentatore sia della parola giuridica che di quella letteraria, tanto che di recente ha pubblicato una sua nuova silloge poetica.  La passione per la poesia quanto ha influenzato la sua attività lavorativa? Dovendo scegliere, vorrebbe essere ricordato più come giurista o come poeta?   

La Fondazione di cui sono il presidente è un gesto d’amore divenuto stabile istituzione, che ad oggi ha organizzato più di settecento incontri culturali, incidendo in qualche modo sul territorio sannita. Eppure le piccole realtà associative private non godono dello stesso vantaggio competitivo delle grandi fondazioni legate a potenti gruppi industriali e finanziari, avendo meno riconoscibilità e minori capacità di affermarsi nell’olimpo dell’alta cultura. Come dice Antonio Gambaro ne Il bagaglio culturale del giurista europeo, “il giurista è anzitutto umanista, deve acquisire quelle tecniche necessarie per affrontare la complessità dell’essere umano e aggiungervi quel senso di giustizia che gli è proprio e che egli non produce da solo, ma deduce dalla scala dei valori segnata dall’ordinamento”. Tra queste “tecniche” c’è indubbiamente la letteratura e, in particolare, la poesia che ha influenzato il mio percorso formativo. Ho cercato di fare mia l’armonizzazione dei saperi, rendendola cifra espressiva e stilistica dell’azione pubblica. Più che giurista e poeta, però, vorrei essere ricordato come una semplice persona che ha fatto qualcosa di concreto per il bene della comunità in cui è vissuto, esempio a qualcuno dell’andare “oltre se stessi”, superare i propri egoismi e i propri interessi particolari, “trasumanare”, alla Pasolini, una persona soprattutto votata al “fare senza dire”, secondo l’insegnamento della mistica svizzera Adrienne von Speyr. Il fare di là dalle parole è molto importante per me. “Non esiste l’amore che si dice, ma l’amore che si fa”, ho scritto tempo addietro. L’amore, al quale si riferisce la Fondazione che ho costituito nel 2002, è la stella cometa, ma soprattutto pone un’urgenza, rappresenta per me, come ho scritto, “la morte di ogni attesa”. Può sembrare strano detto da un frequentatore abituale della “parola”, ritenuta nociva quanto carica di veridicità, nel senso dell’umano sopra detto. La compiacente “finzione”, sempre in agguato, come ci ricorda Pessoa, va evitata. Esempi di un “fare” eticamente orientato, tra i tanti, sono don Lorenzo Milani, fondatore della scuola di Barbiana e don Antonio Loffredo, parroco attivo nel quartiere Sanità a Napoli, protagonista dell’ultima fatica letteraria di Ermanno Rea (Nostalgia). Entrambi testimoni della mitezza elogiata da Norberto Bobbio, che così scriveva: “Amo le persone miti, perché sono quelle che rendono più abitabile questa aiuola tanto da farmi pensare che la città ideale non sia quella fantasticata e descritta sin nei più minimi particolari dagli utopisti, ma quella in cui la gentilezza dei costumi sia diventata una pratica universale”. Questo, per me, è lo Stato di grazia che contrappongo, in un mio scritto, allo Stato di diritto

 

Felice Casucci, giurista, scrittore e poeta. E’ professore ordinario di Diritto Privato Comparato, ed insegna Diritto e Letteratura presso l’Università degli Studi del Sannio (BN). E’ direttore della Rivista Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, e della Rivista Il diritto dell’Agricoltura (Edizioni Scientifiche Italiane). E’ componente del Direttivo SIRD (Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato) e Presidente della sezione campana della medesima associazione scientifica. Si occupa di volontariato culturale ed è Presidente della Fondazione “Gerardino Romano”.
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